Art. 1.

      1. È istituita in Pisa una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Pisa, di Livorno e di Lucca, nonché di Massa Carrara che, conseguentemente, non risulta più ricompreso nel distretto della corte d'appello di Genova.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.